Criteri Ambientali Minimi: consulenza specializzata
Cosa sono i CAM EDILIZIA?
CAM è l’acronimo di Criteri Ambientali Minimi.
I CAM sono specifiche tecniche e clausole contrattuali che definiscono le caratteristiche ambientali necessarie affinché prodotti, servizi e opere siano considerati sostenibili.
Sono stati introdotti in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli acquisti pubblici e promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili.
L’approccio del nuovo CAM Edilizia (Allegato 1 del PANGPP) si configura come uno strumento strategico per la sostenibilità, basato su principi olistici che guardano all’intero ciclo di vita dell’opera.
I criteri ambientali sono stati definiti in coerenza con la strategia per lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 dell’ONU (in particolare l’obiettivo 12, su produzione e consumo sostenibili).
I 4 elementi cardine per capirne l’origine sono:
1. Il Green Deal europeo è la strategia di crescita sostenibile dell’Europa che mira a trasformare e dotare l’Unione europea di un’economia moderna, competitiva, climaticamente neutra e circolare. Fissa l’obiettivo ambizioso di garantire che si diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.
2. Il Green Public Procurement (GPP) è una pratica specifica che contribuisce all’attuazione del Green Deal attraverso il potere di acquisto delle autorità pubbliche.
3. Il PNRR è un piano strategico nazionale utile a stimolare la ripresa economica e sociale e si basa su tre elementi fondanti: la digitalizzazione, la transizione verde e la coesione sociale.
4. I CAM rappresentano il coinvolgimento nazionale per quanto riguarda la transizione verde e la sostenibilità ambientale dei prodotti immessi sul nostro territorio.
NUOVO CAM EDILIZIA
Il nuovo documento sui CAM Edilizia si applica a tutti i contratti pubblici relativi a:
- servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile;
- esecuzione di lavori, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.
Le disposizioni si applicano in coerenza con il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
È fondamentale sapere che il CAM Edilizia stabilisce criteri ambientali distinti in tre categorie:
1. Specifiche Tecniche (Capitoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5): dettagliano i requisiti ambientali minimi per materiali, opere e cantieri.
2. Clausole Contrattuali (Capitoli 2.1, 3.1): definiscono gli obblighi che l’aggiudicatario deve rispettare durante l’esecuzione dell’appalto.
3. Criteri Premianti (Capitoli 2.6, 3.2): da considerare se la Stazione Appaltante utilizza il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’applicazione delle Specifiche Tecniche e delle Clausole Contrattuali è obbligatoria per le stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e sono integrativi rispetto ai requisiti tecnici e agli obblighi normativi già vigenti. L’applicazione dei criteri è estesa anche ai soggetti privati che assumono l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il permesso di costruire.
CRITERI AMBIENTALI MINIMI: IL RUOLO DI LCA, LCC ED ECONOMIA CIRCOLARE
Il nuovo CAM Edilizia introduce e rafforza l’applicazione di principi avanzati di sostenibilità:
- L’approccio olistico e il ciclo di vita: implica che la sostenibilità di un edificio non si basi solo sull’efficienza energetica, ma anche su aspetti ambientali, economici e sociali valutati nell’ambito di un’analisi del ciclo di vita (LCA).
- Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Cost (LCC): la Commissione europea considera l’LCA (Analisi del Ciclo di Vita) la metodologia migliore per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Il nuovo CAM specifica che la metodologia di calcolo per il settore delle costruzioni è descritta nelle norme tecniche UNI EN 15804 (prodotti edilizi) e UNI EN 15978 (edifici).Sebbene l’LCA non sia un requisito sempre obbligatorio, il Codice dei contratti pubblici (Allegato I.7) richiede comunque una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare per la Relazione di Sostenibilità dell’opera.
I CAM forniscono indicazioni operative per redigere studi LCA e LCC, stabilendoli come strumenti di verifica per i criteri premianti. - Economia Circolare: i criteri sono basati sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in linea con gli atti di indirizzo comunitari. L’obiettivo è promuovere la circolarità lungo l’intero ciclo di vita degli edifici, incentivando il contenuto di riciclato nei prodotti, migliorando la durabilità e l’adattabilità degli edifici, e integrando la valutazione del ciclo di vita negli appalti pubblici. L’economia circolare promuove l’uso di materiali durevoli, riutilizzabili, riciclati e riciclabili.
In sintesi, la progettazione deve mirare non solo all’efficienza energetica, ma a un equilibrio tra materiali a basso impatto ambientale e conoscenze tecnologiche, considerando la salubrità degli ambienti interni come valore aggiunto. I criteri del CAM sono quindi funzionali a verificare il contributo significativo dell’opera agli obiettivi ambientali definiti dalla Tassonomia UE.
perché ottenere la certificazione cam?
Domanda trabocchetto: non esiste la Certificazione CAM, esiste la conformità ai CAM.
Le stazioni appaltanti, i progettisti e gli appaltatori non possono fare riferimento a prodotti che il fabbricante dichiara come “certificati CAM” o dotati di “attestati di conformità ai CAM”, poiché tali terminologie non sono previste dal documento ufficiale.
La conformità si ottiene solo dimostrando che i requisiti specifici pertinenti al prodotto o al servizio sono soddisfatti sulla base dei mezzi di prova indicati per ogni criterio.
Adottare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) offre numerosi vantaggi sia per le amministrazioni pubbliche che per le imprese private.
• Accesso a finanziamenti e incentivi: l’adozione di pratiche sostenibili può rendere le imprese idonee per specifici finanziamenti, sovvenzioni o incentivi fiscali.
• Rispetto delle normative vigenti: i CAM sono obbligatori (nella parte di Specifiche Tecniche e Clausole Contrattuali) per le stazioni appaltanti. La loro adozione è quindi necessaria per essere conformi alla legge e per poter partecipare a bandi pubblici. L’obbligo di applicazione dei CAM si estende anche ai soggetti privati che assumono l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il permesso di costruire.
• Riduzione dei rischi legali e reputazionali: adottare pratiche sostenibili può aiutare le imprese a ridurre il rischio di controversie legali e migliorare la loro reputazione pubblica.
• Accesso a nuovi mercati: la crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili apre nuove opportunità di mercato per le aziende che adottano i CAM.
CAM VIGENTI
Adottare i Criteri Ambientali Minimi non solo aiuta a proteggere l’ambiente e a promuovere la sostenibilità, ma offre anche vantaggi tangibili a livello economico, sociale e competitivo. Se si desidera conoscere i CAM vigenti si consiglia di visitare la pagina ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
ATTENZIONE: come abbiamo già detto, è stato pubblicato il nuovo CAM EDILIZIA il giorno 3 dicembre 2025. Al seguente link è possibile scaricare il documento definitivo, clicca qui.
CAM EDILIZIA: IL TUO CONTENUTO DI RICICLATO È DAVVERO QUELLO RICHIESTO?
I CAM obbligano i produttori ad avere del riciclato, recuperato, sottoprodotto all’interno dei propri prodotti. Sei sicuro di essere conforme?
I criteri per i prodotti da costruzione (Capitolo 2.4) sono Specifiche Tecniche e sono obbligatorie: il rispetto di questi requisiti è cruciale per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche.
Il nuovo CAM Edilizia stabilisce soglie minime precise (calcolate sul peso secco del prodotto) per diverse categorie di materiali.
Poiché la “Certificazione CAM” non esiste, la conformità deve essere dimostrata attraverso mezzi di prova specifici. Il progettista deve indicare nel capitolato speciale d’appalto i mezzi di prova che l’appaltatore dovrà fornire.
Le opzioni ammesse per attestare il valore percentuale di riciclato, recuperato o sottoprodotto sono:
• Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD): Conformi a UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025, purché verificate da un organismo accreditato (UNI CEI EN ISO/IEC 17029) e la percentuale richiesta sia riportata nella sezione “informazione ambientale aggiuntiva”.
• Certificazioni di Prodotto: Come ReMade® in Italy
• Certificazione UNI PdR 88: (Prassi di Riferimento) che definisce i requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
È importante notare che le asserzioni ambientali auto-dichiarate, pur se conformi alla norma UNI EN ISO 14021, non sono ammissibili come mezzo di prova per la conformità ai CAM.
Scopri con il nostro test se i tuoi prodotti soddisfano i requisiti obbligatori e come supportare i tuoi clienti (imprese e progettisti) nella corretta redazione e verifica della documentazione di conformità richiesta dalla Direzione Lavori.
Dopo aver compilato il questionario (tempo stimato: 5 minuti) riceverai un report.
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I CAM – Criteri Ambientali Minimi sono requisiti ambientali obbligatori stabiliti dal Ministero dell’Ambiente per orientare progettazione, materiali, prodotti e lavori pubblici verso la sostenibilità.
Definiscono le caratteristiche che un’opera o un prodotto devono possedere per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita.
I CAM servono a:
- indirizzare gli acquisti pubblici verso soluzioni sostenibili;
- ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni;
favorire economia circolare, durabilità e uso di materiali a basso impatto; - fornire criteri unificati per progettisti, imprese e stazioni appaltanti;
- garantire verifiche chiare e documentate in fase di gara e di esecuzione.
L’applicazione dei CAM è sicuramente obbligatoria nei contratti pubblici che riguardano:
- progettazione e direzione lavori;
- nuovi edifici, ristrutturazioni, manutenzioni e adeguamenti;
- fornitura di materiali e prodotti da costruzione.
Possono però essere richiesti da progetti privati, come è stato in passato per il Bonus 110.
Non esiste una certificazione CAM.
Si può solo dimostrare la conformità ai criteri attraverso mezzi di prova ammessi, che possono includere:
- EPD verificate e conformi alla UNI EN 15804;
- certificazioni del contenuto di riciclato (ReMade in Italy, UNI PdR 88,…);
- documentazione tecnica prevista dal criterio specifico.
Mai, perché la certificazione CAM non esiste.
È però obbligatorio dimostrare la conformità ai CAM quando previsto da:
- bandi, gare e appalti pubblici;
- capitolati speciali d’appalto;
- requisiti tecnici di materiali e prodotti soggetti ai CAM Edilizia.
Le EPD (Environmental Product Declaration) sono spesso utilizzate come mezzi di prova nei CAM Edilizia perché forniscono dati verificati sul ciclo di vita del prodotto, a cui occorre aggiungere i riferimenti sul contenuto di materiale riciclato.
Inoltre:
- devono essere conformi alla UNI EN 15804;
- devono essere verificate da organismi accreditati;
- devono riportare nella sezione “informazione ambientale aggiuntiva” la percentuale di riciclato, se richiesta dal criterio.