Direttiva Equipaggiamento Marittimo

DIRETTIVA MED - Direttiva 2014/90/UE

La Direttiva MED 2014/90/UE (e i suoi successivi emendamenti) copre le principali attrezzature e materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari). Si tratta quindi sia di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione, che di materiali per l’allestimento della nave stessa e di attrezzature per la lotta all’incendio

Che cos’è e qual è lo scopo della Direttiva MED?

La marcatura distintiva per questi prodotti è il “timoncino”. Le regole tecniche applicabili agli equipaggiamenti marittimi provengono da tre fonti: la Convenzione per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS), le Risoluzioni dell’International Maritime Organization (IMO) e le Norme Europee (EN).
Scopo principale della Direttiva Europea sull’equipaggiamento marittimo (MED) è:
  1. Migliorare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento dei mari con l’applicazione uniforme di strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da installare a bordo delle navi UE (Convenzione SOLAS e Risoluzioni IMO)
  2. Garantire la libera circolazione degli equipaggiamenti all’interno dell’Unione Europea

Qual è la documentazione tecnica necessaria per la Direttiva MED?

La documentazione tecnica è descritta nell’allegato II della direttiva 2014/90/UE, nello specifico:

  • Modulo B (allegato II – comma I, punto 3)
  • Modulo G (allegato II – comma V, punto 2)

Un sostegno esperto e concreto in risposta alla Direttiva di Equipaggiamento Marittimo

La nostra consulenza è un supporto completo per le organizzazioni che vogliono ottenere la Certificazione MED, attraverso:

  • Checkup aziendale
    Individuiamo l’applicabilità della direttiva MED sugli equipaggiamenti marittimi
  • Assistenza normativa
    Interpretiamo le norme da applicare per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/90/UE
  • Assistenza documentazione
    Progettiamo e implementiamo la documentazione necessaria all’ottenimento della certificazione delle attrezzature quali:
    – La descrizione generale dell’equipaggiamento marittimo
    – I disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc…
    – Le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’equipaggiamento marittimo
    – Un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento marittimo interessato conformemente alla presente direttiva oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti
    – I risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati ecc…
    – Le relazioni sulle prove
    – Il marchio di conformità
    – La dichiarazione di conformità
    – Quant’altro occorre al fine di apporre la marcatura CE
  • Dichiarazione di conformità
    Valutiamo la conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili
  • Analisi rischi
    Redigiamo e valutiamo l’analisi dei rischi
  • Assistenza prove
    Assistiamo la realizzazione delle prove e collaudi
  • Formazione specialistica
    Realizziamo una formazione dedicata a tutte le figure interessate all’applicazione della Direttiva
  • Assistenza rapporti
    Forniamo assistenza nei rapporti con gli Organismi Notificati

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